(CODICE CIVILE-art. 1232)
                             Art. 1232. 
 
                   (Privilegi, pegno e ipoteche). 
 
  I privilegi, il pegno e  le  ipoteche  del  credito  originario  si
estinguono, se le parti non convengono  espressamente  di  mantenerli
per il nuovo credito.