(CODICE CIVILE-art. 1234)
                             Art. 1234. 
 
                   (Inefficacia della novazione). 
 
  La novazione e'  senza  effetto,  se  non  esisteva  l'obbligazione
originaria. 
 
  Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo  annullabile,
la novazione e' valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo
debito conoscendo il vizio del titolo originario.