Art. 797 
                       Trasferimento tra ruoli 
 
  1. Il trasferimento da ruolo a ruolo e' previsto per  il  personale
militare delle categorie in congedo. Per  il  personale  in  servizio
permanente non e' previsto il trasferimento da ruolo a ruolo. 
  2. Nel trasferimento da ruolo  a  ruolo  si  conserva  l'anzianita'
posseduta prima del trasferimento. 
  3. Nei trasferimenti da ruolo  a  ruolo  a  parita'  di  anzianita'
assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dall'eta',  salvo  il
caso di militari provenienti dallo  stesso  ruolo,  per  i  quali  si
osserva  l'ordine  di  precedenza  acquisito  nel  comune  ruolo   di
provenienza. A parita' di eta' si raffrontano le anzianita'  assolute
successivamente nei gradi inferiori fino  a  quello  in  cui  non  si
riscontra parita'  di  anzianita'.  Se  si  riscontra  parita'  anche
nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano colui
che ha maggior servizio effettivo.