Art. 1001 
 
Istruzione  delle  domande  per  la  partecipazione   ai   corsi   di
                            preparazione 
 
1. La commissione di amministrazione dei corsi  di  cui  all'articolo
1003: 
a) accerta la regolarita' della domanda; 
b) provvede a far accertare da un ufficiale medico della Croce  rossa
italiana o,  se  cio'  non  e'  possibile,  da  altro  sanitario,  se
l'aspirante ha sana costituzione  fisica  ed  e'  esente  da  difetti
organici incompatibili con il servizio; 
c) unisce alla domanda il certificato relativo agli esami di cui agli
articoli 1737 comma 1, lettera a) e comma 2 del codice e all'articolo
1742 del codice e il certificato relativo alla visita medica; 
d) trasmette al centro  di  mobilitazione  nella  cui  circoscrizione
l'aspirante ha la propria residenza, la domanda con tutti i documenti
e con le sue proposte. 
2.  L'ispettrice  presso  il  centro   di   mobilitazione   trasmette
all'ispettrice  nazionale  la  domanda   completamente   istruita   e
documentata, col proprio parere.