Art. 304. 
 
  E' vietato impiegare nelle  miniere  e  cave  esplosivi,  accessori
detonanti e mezzi di accensione diversi  da  quelli  distribuiti  dal
direttore. 
  Gli esplosivi gli accessori detonanti e i mezzi di  accensione  non
devono essere adoperati per impieghi diversi da quelli consentiti dal
presente decreto. 
  E' proibito portar fuori dalle  miniere  e  dalle  cave  esplosivi,
accessori detonanti e mezzi di accensione, salvo diversa disposizione
della direzione.