(Codice della navigazione-art. 1282)
                             Art. 1282. 
                  (Titoli professionali marittimi). 
 
  Le modalita'  per  il  cambiamento  delle  patenti  e  degli  altri
documenti relativi ai titoli professionali, rilasciati in  base  alle
disposizioni anteriormente  vigenti,  con  le  patenti  e  gli  altri
documenti relativi ai titoli previsti dal codice sono  stabilite  dal
ministro per le comunicazioni. 
 
  I marittimi in possesso delle patenti di grado, delle qualifiche  o
abilitazioni  conseguite  in  base  alle  disposizioni  anteriormente
vigenti possono continuare ad  esercitare  le  attivita'  alle  quali
erano abilitati in base alle disposizioni stesse. 
 
  Con decreto reale, su proposta del ministro per  le  comunicazioni,
e' stabilito con quali titoli e abilitazioni  rilasciate  secondo  le
disposizioni anteriormente vigenti e con quali requisiti sia  ammesso
il  conseguimento   del   titolo   di   meccanico   navale   previsto
nell'articolo 123 del presente codice.