Art. 1282.
(Titoli professionali marittimi).
Le modalita' per il cambiamento delle patenti e degli altri
documenti relativi ai titoli professionali, rilasciati in base alle
disposizioni anteriormente vigenti, con le patenti e gli altri
documenti relativi ai titoli previsti dal codice sono stabilite dal
ministro per le comunicazioni.
I marittimi in possesso delle patenti di grado, delle qualifiche o
abilitazioni conseguite in base alle disposizioni anteriormente
vigenti possono continuare ad esercitare le attivita' alle quali
erano abilitati in base alle disposizioni stesse.
Con decreto reale, su proposta del ministro per le comunicazioni,
e' stabilito con quali titoli e abilitazioni rilasciate secondo le
disposizioni anteriormente vigenti e con quali requisiti sia ammesso
il conseguimento del titolo di meccanico navale previsto
nell'articolo 123 del presente codice.