(CODICE CIVILE-art. 1236)
                             Art. 1236. 
 
              (Dichiarazione di remissione del debito). 
 
  La dichiarazione del creditore  di  rimettere  il  debito  estingue
l'obbligazione quando e' comunicata al  debitore,  salvo  che  questi
dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.