(CODICE CIVILE-art. 1237)
                             Art. 1237. 
 
                (Restituzioni volontaria del titolo). 
 
  La restituzione volontaria del titolo originale del credito,  fatta
dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione  anche
rispetto ai condebitori in solido. 
 
  Se il  titolo  del  credito  e'  in  forma  pubblica,  la  consegna
volontaria della copia spedita in forma  esecutiva  fa  presumere  la
liberazione, salva la prova contraria.