(CODICE CIVILE-art. 1239)
                             Art. 1239. 
 
                           (Fideiussori). 
 
  La  remissione  accordata   al   debitore   principale   libera   i
fideiussori. 
 
  La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli  altri
che per la parte del fideiussore  liberato.  Tuttavia  se  gli  altri
fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati
per l'intero.