(CODICE CIVILE-art. 1240)
                             Art. 1240. 
 
           (Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo). 
 
  Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla  garanzia
prestata da un terzo deve imputare al  debito  principale  quanto  ha
ricevuto, a beneficio del debitore e di  coloro  che  hanno  prestato
garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.