Art. 801 
               Ufficiali in soprannumero agli organici 
 
1.  Gli  ufficiali  che  rivestono  le  cariche  di  Ministro  o   di
Sottosegretario   di   Stato   sono   considerati   in   soprannumero
all'organico dei propri gradi. 
2. Sono considerati in soprannumero agli organici anche gli ufficiali
che sono distaccati presso Forze di polizia  a  ordinamento  militare
ovvero impiegati per esigenze di altre amministrazioni  dello  Stato,
nonche' gli ufficiali  dell'Esercito  italiano  impiegati  presso  le
direzioni  del  genio  militare  per  la  Marina  militare,  di   cui
all'articolo 162 del regolamento. 
3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali, di cui ai commi 1
e 2, ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del  numero
di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni  previste  ai
predetti  commi  alla  data  del  30  giugno  dello  stesso  anno.  I
contingenti massimi di personale da collocare  in  soprannumero  sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
4. Gli ufficiali inferiori o subalterni  delle  Forze  armate  e  del
Corpo della Guardia di  finanza  del  servizio  permanente  effettivo
frequentatori di corsi di formazione, di durata non  inferiore  a  un
anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non  sono
computati nell'organico dei rispettivi ruoli. 
5. E' considerato in soprannumero all'organico del  rispettivo  grado
l'ufficiale generale cui e' stata conferita la carica di  consigliere
militare del Presidente della Repubblica.