Art. 1002 Istituzione di corsi di studio 1. Ogni comitato della Croce rossa italiana, che ha predisposto i mezzi finanziari e tecnici a tale scopo necessari, puo' chiedere al presidente nazionale dell'Associazione di essere autorizzato a istituire corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie. 2. Il presidente nazionale concede l'autorizzazione sentita l'ispettrice nazionale, tenute presenti le garanzie offerte di serieta' e regolarita' degli studi. 3. L'ispettrice del comitato interessato per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione deve chiedere annualmente il nulla osta all'ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun primo corso di studio, documentando la possibilita' di svolgerlo secondo i programmi stabiliti.