Art. 1002 
 
                   Istituzione di corsi di studio 
 
1. Ogni comitato della Croce rossa italiana,  che  ha  predisposto  i
mezzi finanziari e tecnici a tale scopo necessari, puo'  chiedere  al
presidente  nazionale  dell'Associazione  di  essere  autorizzato   a
istituire corsi  di  studio  per  la  preparazione  delle  infermiere
volontarie. 
2.  Il  presidente   nazionale   concede   l'autorizzazione   sentita
l'ispettrice  nazionale,  tenute  presenti  le  garanzie  offerte  di
serieta' e regolarita' degli studi. 
3.   L'ispettrice   del   comitato   interessato   per   il   tramite
dell'ispettrice del centro di mobilitazione deve chiedere annualmente
il nulla osta all'ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun
primo corso di studio,  documentando  la  possibilita'  di  svolgerlo
secondo i programmi stabiliti.