Art. 1003 Commissione di amministrazione dei corsi 1. Presso ogni comitato autorizzato ai corsi e' istituita una commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento. 2. La commissione e' presieduta dal presidente del comitato ovvero da un membro del consiglio direttivo del comitato che il presidente ha delegato. 3. La commissione e' composta inoltre: a) da due commissari eletti per due anni dal predetto consiglio direttivo anche fuori del proprio seno e rieleggibili allo scadere dei due anni; b) dall'ispettrice addetta al comitato; c) dai direttori degli istituti scientifici e sanitari presso i quali si svolgono i corsi o si compie il tirocinio pratico. 4. La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della Croce rossa italiana e delle Forze armate, tenendo conto in particolare dei titoli accademici d'insegnamento e delle funzioni direttive esercitate in grandi ospedali. 5. Tra gli insegnanti la commissione nomina il direttore dei corsi che e' chiamato a farne parte.