Art. 1003 
 
              Commissione di amministrazione dei corsi 
 
1. Presso  ogni  comitato  autorizzato  ai  corsi  e'  istituita  una
commissione di amministrazione  dei  corsi  stessi,  col  mandato  di
curarne l'ordinamento e l'andamento. 
2. La commissione e' presieduta dal presidente del comitato ovvero da
un membro del consiglio direttivo del comitato che il  presidente  ha
delegato. 
3. La commissione e' composta inoltre: 
a) da due commissari eletti  per  due  anni  dal  predetto  consiglio
direttivo anche fuori del proprio seno e  rieleggibili  allo  scadere
dei due anni; 
b) dall'ispettrice addetta al comitato; 
c) dai direttori degli istituti scientifici e sanitari presso i quali
si svolgono i corsi o si compie il tirocinio pratico. 
4. La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli  insegnanti
preferibilmente tra gli ufficiali medici della Croce rossa italiana e
delle  Forze  armate,  tenendo  conto  in  particolare   dei   titoli
accademici d'insegnamento e delle funzioni  direttive  esercitate  in
grandi ospedali. 
5. Tra gli insegnanti la commissione nomina il  direttore  dei  corsi
che e' chiamato a farne parte.