Art. 1005 
 
                      Corsi di specializzazione 
 
1. Al termine del corso di specializzazione, di cui all'articolo 1745
del codice, l'infermiera che lo ha frequentato sostiene un esame.  La
commissione esaminatrice e'  composta  di  un  delegato  tecnico  del
comitato centrale  della  Croce  rossa  italiana  che  presiede,  del
direttore,  di  un  insegnante  dei  corsi,  dell'insegnante  che  ha
impartito l'insegnamento di specializzazione  e  dell'ispettrice.  La
votazione e' effettuata  a  cinquantesimi  e  ogni  commissario  puo'
assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate  che  hanno
riportato una votazione di almeno 35/50. 
2. L'infermiera  che  ha  superato  l'esame  ottiene  un  certificato
firmato dai componenti la commissione esaminatrice; e ha  il  diritto
di apporre al nastro della propria medaglia distintivo, e al relativo
nastrino,  il  segno  corrispondente  della   sua   specializzazione,
stabilito  dal  presidente  nazionale   d'intesa   con   l'Ispettrice
nazionale.