Art. 190. 
 
  Le  gru  a  ponte,  le  gru  a  portale  e  gli  altri   mezzi   di
sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono  essere  provvisti
alle estremita' di corsa, sia dei ponti che  dei  loro  carrelli,  di
tamponi di arresto o respingenti adeguati per  resistenza  ed  azione
ammortizzante alla velocita' ed alla massa del mezzo mobile ed aventi
altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.