Art. 190. Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremita' di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocita' ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.