(Codice della navigazione-art. 1284)
                             Art. 1284. 
      (Societa' proprietarie di navi e navi in comproprieta'). 
 
  Le societa' che anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  codice
abbiano in proprieta' navi italiane  debbono  entro  il  31  dicembre
1942-XXI presentare domanda al ministero  per  le  comunicazioni  per
ottenere l'autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144. 
 
  Per le comproprieta' navali, che all'entrata in vigore  del  codice
si trovino nelle condizioni previste nell'articolo  158,  il  termine
per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal  1°
gennaio 1943. 
 
  Per le comproprieta'  che  all'entrata  in  vigore  del  codice  si
trovino nelle condizioni previste nell'articolo 159, l'autorizzazione
a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa
a datare dal 1° gennaio 1943.