Art. 1284.
(Societa' proprietarie di navi e navi in comproprieta').
Le societa' che anteriormente all'entrata in vigore del codice
abbiano in proprieta' navi italiane debbono entro il 31 dicembre
1942-XXI presentare domanda al ministero per le comunicazioni per
ottenere l'autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144.
Per le comproprieta' navali, che all'entrata in vigore del codice
si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 158, il termine
per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1°
gennaio 1943.
Per le comproprieta' che all'entrata in vigore del codice si
trovino nelle condizioni previste nell'articolo 159, l'autorizzazione
a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa
a datare dal 1° gennaio 1943.