(Codice della navigazione-art. 1285)
                             Art. 1285. 
               (Societa' proprietarie di aeromobili). 
 
  Le  societa'  proprietarie  di  aeromobili  iscritti  nel  registro
aeronautico nazionale o nel matricolare della Reale unione  nazionale
aeronautica, che alla data dell'entrata in vigore del codice  non  si
trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo 751, sono  tenute  a
conformarsi alle disposizioni ivi contenute entro sei mesi dalla data
predetta.