(Codice della navigazione-art. 1286)
                             Art. 1286. 
   (Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna). 
 
  I proprietari di navi  o  galleggianti  della  navigazione  interna
devono  presentare  all'ispettorato   di   porto,   entro   un   anno
dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri
delle navi e dei galleggianti, corredata dei documenti prescritti dal
regolamento. 
 
  L'ispettorato di  porto  rilascia  al  richiedente  un  certificato
provvisorio che abilita la nave o il galleggiante  alla  navigazione.
Il periodo di validita' di tale certificato e' stabilito dal ministro
per le comunicazioni.