Art. 1287.
(Licenza delle navi minori).
La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo
153, e' equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli
effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza,
quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci
tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai
venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se
costituisca mezzo di propulsione ausiliario.