(Codice della navigazione-art. 1287)
                             Art. 1287. 
                    (Licenza delle navi minori). 
 
  La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo
153, e' equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli
effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza,
quando si tratti  di  navi  di  stazza  lorda  superiore  alle  dieci
tonnellate  ovvero  di  navi  con  apparato   motore   superiore   ai
venticinque  cavalli  asse  o  trenta  cavalli  indicati,  anche   se
costituisca mezzo di propulsione ausiliario.