(Codice della navigazione-art. 1288)
                             Art. 1288. 
  (Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori). 
 
  Il proprietario di aliante libratore  ammesso  alla  navigazione  a
norma del regolamento abrogato  ai  sensi  dell'articolo  1329  deve,
entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore   del   codice,   chiedere
l'annotazione sul certificato di collaudo prevista nell'articolo 755,
secondo comma.