Art. 1289.
(Navigabilita' della nave e libri di bordo nella navigazione
interna).
Con decreto del ministro per le comunicazioni sono stabiliti i
termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite
prima dell'entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a
prima visita per l'accertamento delle condizioni di navigabilita', ed
essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di
navigabilita'.
Con decreto del ministro per le comunicazioni sono altresi'
stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere
provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice.