(Codice della navigazione-art. 1289)
                             Art. 1289. 
(Navigabilita'  della  nave  e  libri  di  bordo  nella   navigazione
                              interna). 
 
  Con decreto del ministro per  le  comunicazioni  sono  stabiliti  i
termini entro i quali le navi  della  navigazione  interna  costruite
prima dell'entrata in vigore del codice devono  essere  sottoposte  a
prima visita per l'accertamento delle condizioni di navigabilita', ed
essere provviste delle  dotazioni  di  bordo  e  dei  certificati  di
navigabilita'. 
 
  Con  decreto  del  ministro  per  le  comunicazioni  sono  altresi'
stabiliti i termini entro i quali le  navi  anzidette  devono  essere
provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice.