Art. 1290.
(Perdita presunta).
Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono
ad un momento anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice,
il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162
e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine
che rimane ancora a decorrere,secondo le disposizioni delle leggi
anteriori, sia piu' breve.