(Codice della navigazione-art. 1290)
                             Art. 1290. 
                         (Perdita presunta). 
 
  Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono
ad un momento anteriore alla data dell'entrata in vigore del  codice,
il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162
e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data  il  termine
che rimane ancora a decorrere,secondo  le  disposizioni  delle  leggi
anteriori, sia piu' breve.