(CODICE CIVILE-art. 1242)
                             Art. 1242. 
 
                   (Effetti della compensazione). 
 
  La compensazione estingue  i  due  debiti  dal  giorno  della  loro
coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio. 
 
  La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta
quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.