(CODICE CIVILE-art. 1247)
                             Art. 1247. 
 
              (Compensazione opposta da terzi garanti). 
 
  Il fideiussore puo' opporre  in  compensazione  il  debito  che  il
creditore ha verso il debitore principale. 
 
  Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un
pegno.