(CODICE CIVILE-art. 1248)
                             Art. 1248. 
 
               (Inopponibilita' della compensazione). 
 
  Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la  cessione
che il creditore ha fatta delle sue ragioni  a  un  terzo,  non  puo'
opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al
cedente. 
 
  La cessione non accettata dal debitore,  ma  a  questo  notificata,
impedisce la compensazione  dei  crediti  sorti  posteriormente  alla
notificazione.