(CODICE CIVILE-art. 1251)
                             Art. 1251. 
 
                   (Garanzie annesse al credito). 
 
  Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non
puo' piu' valersi, in pregiudizio dei terzi, dei  privilegi  e  delle
garanzie  a  favore  del  suo  credito,  salvo  che  abbia   ignorato
l'esistenza di questo per giusti motivi.