(CODICE CIVILE-art. 1252)
                             Art. 1252. 
 
                     (Compensazione volontaria). 
 
  Per volonta' delle parti puo' aver luogo compensazione anche se non
ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. 
 
  Le parti possono anche stabilire preventivamente le  condizioni  di
tale compensazione.