Art. 804 Iscrizione nei ruoli d'onore 1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare: a) per mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo 1898; c) per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. 2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unita' o di reparto. 3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed e' contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 804: - Per la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), si veda nelle note all'art. 713.