Art. 804 
                    Iscrizione nei ruoli d'onore 
 
  1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna
Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che
sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare: 
    a) per  mutilazioni  o  invalidita'  riportate  o  aggravate  per
servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione  vitalizia  o  ad
assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste
dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 
    b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente  di  volo
comandato, anche in tempo di pace, per cause di  servizio  e  per  le
quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui
all'articolo 1898; 
    c) per mutilazioni o invalidita'  riportate  in  servizio  e  per
causa di servizio, che  hanno  dato  luogo  a  pensione  privilegiata
ordinaria delle prime otto categorie. 
  2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere  richiamati
in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di  grave  crisi
internazionale, solo in casi particolari e  col  loro  consenso,  per
essere impiegati in incarichi  o  servizi  compatibili  con  le  loro
condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di  unita'  o  di
reparto. 
  3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a  trovarsi  in  una
delle condizioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  comma  1  e'
nominato  sottotenente  di  complemento,   o   ufficiale   di   grado
corrispondente, nell'arma, corpo o  servizio  cui  appartiene  ed  e'
contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo
d'onore. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 804: 
             - Per la tabella A annessa  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 dicembre  1978,  n.  915  (Testo  unico
          delle norme in materia di  pensioni  di  guerra),  si  veda
          nelle note all'art. 713.