Art. 806 Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile 1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, e' attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. 2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nota all'art. 806: - La legge 10 ottobre 2005, n. 207 (Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239.