Art. 806 
Personale militare iscritto  nel  ruolo  d'onore  decorato  al  valor
                          militare o civile 
 
1. Al personale militare iscritto  nel  ruolo  d'onore,  decorato  al
valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di  cui  alla
legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito  a
eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa  di  servizio,
anche in Patria, che ne hanno  determinato  l'invalidita'  permanente
pari o superiore all'80 per  cento  della  capacita'  lavorativa,  e'
attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in
servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i  ruoli  del
servizio permanente. 
2. Il trattenimento o il  richiamo  in  servizio  sono  disposti  con
decreto del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 
          Nota all'art. 806:
             -  La  legge 10 ottobre 2005, n. 207 (Conferimento della
          Croce  d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti
          ostili   impegnate   in   operazioni   militari   e  civili
          all'estero),  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13
          ottobre 2005, n. 239.