Art. 1009 
 
                        Obblighi disciplinari 
 
1. Le infermiere volontarie devono: 
a) ispirare il  loro  contegno  alla  massima  serieta'  personale  e
riservatezza; 
b) obbedire scrupolosamente ai superiori; 
c) attenersi con ogni esattezza tanto  alle  direttive  e  istruzioni
dell'Ispettrice, quanto ai regolamenti e altre norme in vigore presso
l'unita'  sanitaria  nella  quale  prestano  servizio  e  curarne  il
rispetto da  parte  degli  infermi  e  dei  loro  parenti  ammessi  a
visitarli; 
d) rispettare con rigorosa puntualita' l'orario prescritto; 
e) presentarsi alla capo-gruppo entrando o uscendo dai  locali  della
unita' sanitaria; 
f)  informare  in  tempo  la  capo-gruppo  o  la  capo-sala  in  caso
d'impedimento a prestare servizio; 
g) astenersi da  familiarita',  sia  con  i  sanitari,  sia  con  gli
infermi; 
h) usare nei  rapporti  con  gli  infermi  amorevolezza,  dignita'  e
fermezza; 
i) astenersi dal portare agli infermi cibi e bevande  o  altro  senza
autorizzazione dei sanitari; 
l) astenersi dall'esprimere  apprezzamenti  sullo  svolgimento  della
malattia o sulle cure ordinate dai sanitari; 
m) osservare rigorosamente il segreto professionale.