Art. 1009 Obblighi disciplinari 1. Le infermiere volontarie devono: a) ispirare il loro contegno alla massima serieta' personale e riservatezza; b) obbedire scrupolosamente ai superiori; c) attenersi con ogni esattezza tanto alle direttive e istruzioni dell'Ispettrice, quanto ai regolamenti e altre norme in vigore presso l'unita' sanitaria nella quale prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi e dei loro parenti ammessi a visitarli; d) rispettare con rigorosa puntualita' l'orario prescritto; e) presentarsi alla capo-gruppo entrando o uscendo dai locali della unita' sanitaria; f) informare in tempo la capo-gruppo o la capo-sala in caso d'impedimento a prestare servizio; g) astenersi da familiarita', sia con i sanitari, sia con gli infermi; h) usare nei rapporti con gli infermi amorevolezza, dignita' e fermezza; i) astenersi dal portare agli infermi cibi e bevande o altro senza autorizzazione dei sanitari; l) astenersi dall'esprimere apprezzamenti sullo svolgimento della malattia o sulle cure ordinate dai sanitari; m) osservare rigorosamente il segreto professionale.