Art. 307. 
 
  Gli esplosivi alla nitroglicerina che trasudano  oppure  sviluppano
odore acre o vapori rutilanti devono essere rimossi con ogni  cautela
procedendo, appena possibile, alla distruzione di essi. 
  Questa,  deve  effettuarsi  bruciando   l'esplosivo   per   piccole
quantita', all'aperto ed in luogo non  pietroso,  seguendo  tutte  le
cautele atte ad evitare danni in caso di esplosione.