(Codice della navigazione-art. 1291)
                             Art. 1291. 
      (Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto). 
 
  Il ministro per le comunicazioni, di concerto  con  quello  per  le
finanze, determina  i  diritti  dovuti  per  il  conseguimento  delle
abilitazioni previste negli articoli 213 e 214.