Art. 1292.
(Antiche concessioni di pesca).
I titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca,
che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a
norma delle leggi speciali, continuano ad esercitarle nei modi e nei
limiti di tale riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di
pubblico interesse, possono in ogni tempo essere revocate, con
pagamento di una indennita'.
I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al
comma precedente ovvero ne dichiarano l'estinzione o la decadenza
sono presi con decreto del ministro per le comunicazioni.
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano ai diritti
esclusivi di pesca attualmente spettanti ad amministrazioni dello
Stato.