(Codice della navigazione-art. 1292)
                             Art. 1292. 
                   (Antiche concessioni di pesca). 
 
  I titolari di antiche concessioni di diritti  esclusivi  di  pesca,
che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a
norma delle leggi speciali, continuano ad esercitarle nei modi e  nei
limiti di tale  riconoscimento.  Dette  concessioni,  per  motivi  di
pubblico interesse,  possono  in  ogni  tempo  essere  revocate,  con
pagamento di una indennita'. 
 
  I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al
comma precedente ovvero ne dichiarano  l'estinzione  o  la  decadenza
sono presi con decreto del ministro per le comunicazioni. 
 
  Le disposizioni dei comma precedenti non si  applicano  ai  diritti
esclusivi di pesca attualmente  spettanti  ad  amministrazioni  dello
Stato.