(Codice della navigazione-art. 1293)
                             Art. 1293. 
                  (Servizi soggetti a concessione). 
 
  Coloro che esercitano servizi pubblici  di  linea  o  di  rimorchio
ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna,  se  non
sono gia'  concessionari,  devono  presentare  al  ministero  per  le
comunicazioni entro un anno dall'entrata in vigore del codice domanda
di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento. 
 
  Il ministro per le comunicazioni  puo'  rilasciare  al  richiedente
un'autorizzazione  provvisoria   alla   prosecuzione   del   pubblico
servizio.