Art. 1294.
(Servizi soggetti ad autorizzazione).
Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto
di terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in
navigazione interna devono presentare all'ispettorato
compartimentale, entro un anno dall'entrata in vigore del codice,
domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal
regolamento.
L'ispettorato compartimentale puo' rilasciare al richiedente un'
autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.