(Codice della navigazione-art. 1294)
                             Art. 1294. 
                (Servizi soggetti ad autorizzazione). 
 
  Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto
di terzi  ovvero  servizi  di  traino  con  mezzi  non  meccanici  in
navigazione     interna     devono     presentare     all'ispettorato
compartimentale, entro un anno dall'entrata  in  vigore  del  codice,
domanda di  autorizzazione  corredata  dei  documenti  stabiliti  dal
regolamento. 
 
  L'ispettorato compartimentale puo' rilasciare  al  richiedente  un'
autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.