(Codice della navigazione-art. 1295)
                             Art. 1295. 
                   (Trasporto per conto proprio). 
 
  La nave provvista del certificato provvisorio di  cui  all'articolo
1286 puo' essere adibita  al  trasporto  o  al  rimorchio  per  conto
proprio  con  annotazione  apposta  dall'ispettorato  di  porto   sul
certificato medesimo.