(CODICE CIVILE-art. 1253)
                             Art. 1253. 
 
                     (Effetti della confusione). 
 
  Quando le qualita' di creditore e di debitore si  riuniscono  nella
stessa persona, l'obbligazione si  estingue,  e  i  terzi  che  hanno
prestato garanzia per il debitore sono liberati.