Art. 810 
               Organici dei generali e dei colonnelli 
 
1. Le dotazioni organiche complessive  per  i  gradi  di  generale  e
colonnello sono le seguenti: 
a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 24; 
b) generali di divisione e corrispondenti: 54; 
c) generali di brigata e corrispondenti: 165; 
d) colonnelli: 1.025.