Art. 1013 
 
                  Servizio presso unita' sanitarie 
 
1. Le infermiere volontarie in servizio presso unita' sanitarie: 
a) prestano assistenza amorevole  e  conforto  morale  agli  infermi,
mantenendo tra questi la disciplina  mediante  la  persuasione  e  il
garbo; 
b) adempiono alle proprie incombenze assistenziali secondo le leggi e
i regolamenti  sull'esercizio  delle  professioni  sanitarie  e  arti
ausiliarie e sul Servizio sanitario militare, esclusi  i  servizi  di
pulizia del materiale, di trasporto, di fatica in genere; 
c) sono a disposizione dei medici per coadiuvarli, sia somministrando
medicinali  o  praticando  medicature,  iniezioni  e   analisi,   sia
attendendo alla sterilizzazione degli strumenti e  degli  oggetti  di
medicazione; 
d) sorvegliano la pulizia  dei  locali,  delle  suppellettili,  degli
apparecchi; prendono nota della temperatura e  tengono  in  ordine  i
registri di alimenti e di medicinali,  i  registri  clinici,  i  dati
occorrenti per le statistiche.