Art. 1013 Servizio presso unita' sanitarie 1. Le infermiere volontarie in servizio presso unita' sanitarie: a) prestano assistenza amorevole e conforto morale agli infermi, mantenendo tra questi la disciplina mediante la persuasione e il garbo; b) adempiono alle proprie incombenze assistenziali secondo le leggi e i regolamenti sull'esercizio delle professioni sanitarie e arti ausiliarie e sul Servizio sanitario militare, esclusi i servizi di pulizia del materiale, di trasporto, di fatica in genere; c) sono a disposizione dei medici per coadiuvarli, sia somministrando medicinali o praticando medicature, iniezioni e analisi, sia attendendo alla sterilizzazione degli strumenti e degli oggetti di medicazione; d) sorvegliano la pulizia dei locali, delle suppellettili, degli apparecchi; prendono nota della temperatura e tengono in ordine i registri di alimenti e di medicinali, i registri clinici, i dati occorrenti per le statistiche.