Art. 1014 
 
                Servizio fuori delle unita' sanitarie 
 
1.  Le  infermiere  volontarie  chiamate  eventualmente  a   prestare
servizio fuori delle unita' sanitarie sono a disposizione dei  medici
che  dirigono  il  servizio,  per  coadiuvarli   a   loro   richiesta
nell'organizzazione e nella esecuzione di ogni opera di prevenzione e
di assistenza.