Art. 1015 
 
                          Servizi ausiliari 
 
1. Le infermiere volontarie, che per ragioni di salute o altri giusti
motivi non possono attendere all'assistenza diretta degli  infermi  o
dei bisognosi di cure, sono adibite dai  dirigenti  i  servizi  della
Croce  rossa  italiana,  col  consenso  delle   immediate   gerarchie
infermieristiche, in altre attivita' che indirettamente concorrono  a
migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure.