Art. 1015 Servizi ausiliari 1. Le infermiere volontarie, che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possono attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisognosi di cure, sono adibite dai dirigenti i servizi della Croce rossa italiana, col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche, in altre attivita' che indirettamente concorrono a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure.