Art. 1016 Dipendenze delle infermiere volontarie 1. Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'ispettrice nel cui ambito di competenza territoriale hanno la propria residenza. 2. Quelle in servizio mobilitato fuori sede dipendono dall'ispettrice di centro di mobilitazione nel cui ambito di competenza territoriale funzioni l'unita' alla quale sono addette. 3. Quelle in servizio mobilitato in zone o in unita' non comprese nella competenza territoriale degli enti locali dell'associazione dipendono dalle rispettive capo-gruppo e dall'ufficio direttivo centrale dell'Ispettorato nazionale. 4. Per quanto riguarda la parte tecnica del servizio, le infermiere volontarie dipendono sempre dai sanitari che sono chiamate a coadiuvare, in tutti i casi in cui: a) esercitano l'assistenza diretta agli infermi o hanno mansioni dirette nelle sale di medicazione e di operazione in una unita' sanitaria; b) sono destinate in una unita' sanitaria a mansioni ausiliarie; c) sono adibite alle altre mansioni di cui agli articoli 1014.