Art. 1016 
 
               Dipendenze delle infermiere volontarie 
 
1. Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero  in  servizio  in
sede,  dipendono  dall'ispettrice  nel  cui  ambito   di   competenza
territoriale hanno la propria residenza. 
2. Quelle in servizio mobilitato fuori sede dipendono dall'ispettrice
di centro di mobilitazione nel cui ambito di competenza  territoriale
funzioni l'unita' alla quale sono addette. 
3. Quelle in servizio mobilitato in zone o  in  unita'  non  comprese
nella competenza territoriale  degli  enti  locali  dell'associazione
dipendono  dalle  rispettive  capo-gruppo  e  dall'ufficio  direttivo
centrale dell'Ispettorato nazionale. 
4. Per quanto riguarda la parte tecnica del servizio,  le  infermiere
volontarie  dipendono  sempre  dai  sanitari  che  sono  chiamate   a
coadiuvare, in tutti i casi in cui: 
a) esercitano l'assistenza diretta  agli  infermi  o  hanno  mansioni
dirette nelle sale di medicazione  e  di  operazione  in  una  unita'
sanitaria; 
b) sono destinate in una unita' sanitaria a mansioni ausiliarie; 
c) sono adibite alle altre mansioni di cui agli articoli 1014.