Art. 1017 
 
               Autorizzazione a non prestare servizio 
 
1. L'autorizzazione a non prestare servizio e' concessa caso per caso
all'infermiera volontaria impedita  dalla  ispettrice  competente  ai
sensi dell'articolo 1016. 
2.    L'ispettrice,    informata    dalla    capo-gruppo,     concede
l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento. 
3.  L'infermiera  deve  riprendere  servizio,  o  immediatamente,  se
l'autorizzazione    non    e'    concessa,    ovvero    al    termine
dell'autorizzazione. 
4.  Se  si  tratta  d'impedimento  per  malattia,  l'infermiera  puo'
chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.