Art. 193. 
 
  Quando argani, paranchi e  apparecchi  simili  sono  usati  per  il
sollevamento o la  discesa  dei  carichi  tra  piani  diversi  di  un
edificio attraverso aperture nei solai o nelle  pareti,  le  aperture
per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il  sottostante
spazio di arrivo o di sganciamento del carico  stesso  devono  essere
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali  provvisti,  ad
eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. 
  I  parapetti  devono  essere  disposti  in  modo  da  garantire   i
lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o  da  eventuale
caduta del carico di manovra. 
  Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui  lati  delle
aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che  per  le
caratteristiche dei materiali in manovra cio' non sia  possibile.  In
quest'ultimo  caso,  in  luogo  del  parapetto  normale  deve  essere
applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella
posizione di chiusura  mediante  chiavistello  o  altro  dispositivo.
Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando  non  siano  eseguite
manovre di carico o scarico al piano corrispondente.