Art. 194. 
 
  Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata  superiore
a 200 chilogrammi, esclusi quelli  azionati  a  mano  e  quelli  gia'
soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a
verifica,  una  volta  all'anno,   per   accertarne   lo   stato   di
funzionamento  e  di  conservazione  ai  fini  della  sicurezza   dei
lavoratori.