Art. 1297.
(Responsabilita' del costruttore).
Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano anche ai
contratti anteriori all'entrata in vigore del codice se l'opera o
singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si
addivenga dopo l'entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia
stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista
nelle norme predette decorre dalla data di entrata in vigore del
codice, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore,
l'azione sia gia' prescritta a tale data o il termine ancora utile
sia piu' breve di due anni.