(Codice della navigazione-art. 1297)
                             Art. 1297. 
                 (Responsabilita' del costruttore). 
 
  Le disposizioni degli articoli  240,  855  si  applicano  anche  ai
contratti anteriori all'entrata in vigore del  codice  se  l'opera  o
singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si
addivenga dopo l'entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia
stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista
nelle norme predette decorre dalla data  di  entrata  in  vigore  del
codice, a meno che, secondo le disposizioni  della  legge  anteriore,
l'azione sia gia' prescritta a tale data o il  termine  ancora  utile
sia piu' breve di due anni.