(Codice della navigazione-art. 1299)
                             Art. 1299. 
 (Pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' dell'aeromobile). 
 
  Le disposizioni di questo codice e del codice civile relative  alla
pubblicita' si applicano anche agli atti  costitutivi,  traslativi  o
estintivi   della   proprieta'   e   degli   altri   diritti    reali
sull'aeromobile di data anteriore a quella dell'entrata in vigore del
presente codice e non resi pubblici anteriormente alla data stessa.