(Codice della navigazione-art. 1301)
                             Art. 1301. 
               (Limitazione del debito dell'armatore). 
 
  Se, anteriormente all'entrata in vigore del  codice  l'armatore  ha
dichiarato di volersi  valere  della  limitazione,  si  applicano  le
disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868.