(Codice della navigazione-art. 1302)
                             Art. 1302. 
   (Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie). 
 
  La disposizione dell'articolo 772 entra in  vigore  il  1°  gennaio
1943-XXI. Quando anteriormente a questa data,  l'aeromobile  non  sia
stato  assicurato  per   danni   a   terzi   sulla   superficie,   la
responsabilita' per tali danni e' regolata a norma delle disposizioni
fin'ora vigenti.