(Codice della navigazione-art. 1303)
                             Art. 1303. 
                (Arruolamento a tempo indeterminato). 
 
  Le disposizioni dell'articolo 326 si applicano anche  ai  contratti
di arruolamento stipulati anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
codice,   quando   l'arruolato   abbia    continuato    a    prestare
ininterrottamente  servizio,  ai  sensi  delle  disposizioni  stesse,
successivamente a tale epoca.