Art. 1303.
(Arruolamento a tempo indeterminato).
Le disposizioni dell'articolo 326 si applicano anche ai contratti
di arruolamento stipulati anteriormente all'entrata in vigore del
codice, quando l'arruolato abbia continuato a prestare
ininterrottamente servizio, ai sensi delle disposizioni stesse,
successivamente a tale epoca.